Le medicine non convenzionali nel regolamento CEE

Il ricorso alle Medicine Non Convenzionali risulta essere elettivo per gli animali adibiti all’allevamento biologico in quanto i trattamenti con queste discipline permettono di effettuare interventi terapeutici e profilattici senza essere dannosi per gli stessi ed evitano la presenza di residui nei prodotti alimentari di origine animale salvaguardando la salute e le scelte di qualità del consumatore, permettendo anche una notevole riduzione dei costi della spesa sanitaria annua e favorendo una gestione più ecologica nell’impiego dei farmaci.

A tal proposito molto chiare sono le Direttive Comunitarie relative alla zootecnia biologica:

Documento 391R2092, Documento 399R1804, Regolamento CE 2092/91, Regolamento CE 1804/99 (che integra e completa le precedenti direttive).

Il veterinario è l’unica figura sanitaria in grado di individuare soggetti suscettibili di applicazioni corrette di queste medicine, in quanto abilitato alla diagnosi che consente di discriminare fra utilità, vantaggio e corretto rapporto costo – beneficio nel ricorso consapevole alle suddette MNC in patologia animale.

E’ significativo che per i medicinali omeopatici, che pure svolgono azione terapeutica, il tempo di sospensione è ridotto a zero, con conseguente impatto ambientale praticamente nullo.

Ciò appare consono con le specifiche Direttive Comunitarie relative alla zootecnia biologica e non ancora recepite in Italia che prevedono l’impiego delle MNC sia a scopi terapeutici, sia a scopi profilattici, così da garantire le scelte e la salute dei consumatori.

Gli allevamenti biologici oltre che per una questione etica e gestionale (etica e responsabilità), sono più vicini all’arte del guarire omeopatico rispetto agli allevamenti convenzionali ed industriali. Oltre a ciò anche per quanto riguarda il potere, gli allevamenti bio sono regolamentati da leggi che ammettono ed anzi mettono in primo piano l’omeopatia.

Nell’ultima legge regionale REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e alletichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento

(CEE) n. 2092/91 all’articolo 14 C) ii) si legge

ii) le malattie sono trattate immediatamente per evitare

sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici

di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono

essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni

rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici,

fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in

particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e

al tempo di attesa;

Gli omeopati accreditati a svolgere il lavoro nelle aziende biologiche sono per l’unione delle medicine non convenzionali veterinarie e per la fiamo veterinari che abbiano seguito un percorso riconosciuto anche dall’ECH ( European Commitee for Homeopathy)

600 ore di corso con 150 di pratica clinica certificata.

Unione Medicine Non Convenzionali Veterinarie

 

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